La durata e le modalità di erogazione della formazione, svolta sotto
la responsabilità del datore di lavoro, interna, in affiancamento, o
esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e
trasversali/professionalizzanti, nonché la durata minima del periodo di
apprendistato, sono stabilite in relazione alla qualifica professionale e
al livello di inquadramento che l’apprendista dovrà raggiungere così
come previsto dal CCNL del Terziario.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a)apprendistato per la qualifica e per il diploma prefessionale, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti;
c)apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti;
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Terziario prevede
per le aziende che applicano il contratto del Terziario che intendono
assumere apprendisti la presentazione, tramite apposito modulo ↓,
della richiesta del parere di conformità alla commissione paritetica
istituita presso l’Ente Bilaterale competente per territorio, corredata
del piano formativo individuale. L’Ente Bilaterale rilascerà il proprio
parere di conformità alle aziende iscritte in relazione ai programmi di
formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo,
finalizzato al conseguimento della specifica qualifica professionale.
La Commissione paritetica rilascia il parere di conformità alle
aziende iscritte che ne facciano richiesta con l’apposito modulo.
Il parere è rilasciato all’azienda e riguarda la verifica della
congruità numerica e l’attestazione del rispetto della normativa
nazionale, regionale e del nuovo Accordo del 24/03/2012 attualmente in
vigore, anche dopo la riforma del 2015 ed eventuali successive
modifiche.
Il parere è preventivo ed è valido fin quando permangono le stesse condizioni che ne hanno consentito il rilascio.